Descrizione
ACCERTATO che nel territorio comunale, nell’abitato e fuori dall’abitato, sono presenti piante e siepi che sporgono sulle pubbliche vie cagionando pericolo per la circolazione stradale dei veicoli e inconvenienti per i pedoni;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29 d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada) “i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi [..]”.
VISTE le Ordinanze Sindacali:
- 1 del 09/01/2025 avente ad oggetto “Manutenzione e pulitura di ripe, siepi e rami sporgenti sulle strade, cura delle aree cortilive, dei canali stradali di scolo, quale misura di sicurezza, igiene e incolumità pubblica”;
- 5 del 06/05/2025 avente ad oggetto “Prescrizioni antincendio per l'anno 2025 nel territorio comunale di Narbolia”.
RITENUTO di ricordare ai cittadini, in un’ottica di trasparente e leale collaborazione, gli obblighi di cui sopra previsti dalla legge;
RITENUTO di dover attivare tutti i controlli e verifiche sul rispetto degli obblighi sopra richiamati al fine assicurarne l’adempimento;
AVVISA che è obbligo di tutti i proprietari
- di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- di provvedere alla potatura dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica;
- che in caso di mancato rispetto degli obblighi verrà applicata la sanzione amministrativa di una somma da euro € 173 a € 694 e la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.