Descrizione
In data 9 gennaio 2025 è stata adottata l’Ordinanza Sindacale n. 1 per motivi di sicurezza e per prevenire pericoli all’incolumità pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico e a tutela del patrimonio stradale.
L’ordinanza impone l’obbligo a tutti i proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade di ogni tipologia, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere ordinariamente:
- Al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;
- Alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di ogni tipologia di strada e/o che pregiudicano la pulizia ed il decoro della viabilità e/o compromettono la leggibilità della segnaletica e/o non rispettano le distanze previste dal codice della strada per la loro messa a dimora;
- A rimuovere, nel più breve tempo possibile, il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere di cadute sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, al fine di evitare che i pedoni, e veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
- Alla potatura delle alberature ad alto fusto che coprono con i loro rami gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale;
- Al mantenimento delle aree cortilive, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- Di assicurare la regolare manutenzione dei canali di scolo a fronte della proprietà, ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;
- Allo spurgo e pulizia dei fossi, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche, e rimuovere ogni materiale depositato, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- A conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade.
È fatto inoltre obbligo di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Per gli inadempienti è prevista oltre all'applicazione delle previste sanzioni di legge (da 173 a 694 euro in base agli articoli del Codice della Strada) e all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi. Con le sanzioni non si esaurirà comunque l'obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati. Qualora non si ottemperi i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
In caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.